1. Il presente Statuto č l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge. 2. Lo Statuto liberamente formulato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della societą civile, dopo l'approvazione del Consiglio comunale e degli organi di vigilanza, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolandone i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalitą. 3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformitą ai principi, alle finalitą ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della Legge. 4. Il Consiglio comunale adeguerą i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della societą civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, culturali, economiche e civili delle Comunitą rappresentate. 5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarą assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX. |