1. La posizione giuridica e lo status di Consigliere comunale sono regolati dalla legge. 2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. 4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo comunale nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 5. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio in base alla normativa vigente, esplicitamente riportata all'art. 17 dello Statuto. 6. L'approvazione di proposte, di deliberazioni, nonché emendamenti sostanziali sulle delibere in discussione, è subordinata all'acquisizione dei pareri tecnici, contabili e di legittimità previsti dalla legge. 7. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte del Consigliere comunale di: a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio; b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni e mozioni: c) ottenere nel più breve tempo possibile, e non oltre dieci giorni, dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spese. 8. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale. 9. Ove la constatazione dei motivi e/o interessi di cui sopra venga rilevata prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea inviterà il Consigliere interessato ad allontanarsi dall'aula. Ove, invece, il rilievo si palesi a votazione avvenuta, il Presidente proporrà alla prima adunanza utile la revoca dell'atto, informandone gli organi competenti. 10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori. 11. I consiglieri che non intervengono a 5 sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo la seguente procedura: 1) quando si verifica la causa di decadenza prevista dal presente comma, il Presidente del Consiglio Comunale, con i Poteri del Consiglio, gliela contesta per iscritto con formale notifica; 2) Il consigliere ha venti giorni di tempo per far valere le cause giustificative davanti all'Ufficio di Presidenza, il quale formula una proposta al Consiglio Comunale; 3) Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente il Consiglio delibera definitivamente accettando le eventuali cause giustificative presentate dal consigliere, ovvero, qualora il consigliere non vi provveda, ovvero ancora, in caso di non accettazione delle stesse, pronunciandosi sulla relativa decadenza. 4) La deliberazione deve essere notificata a colui che sia stato dichiarato decaduto entro i dieci giorni successivi alla sua adozione. 12. Si prevede, a richiesta dell'interessato, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, secondo le vigenti norme di legge. |