1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la Giunta intende, di propria iniziativa, sottoporre agli organi di controllo, nonché i seguenti atti di competenza del Consiglio: Statuto dell'ente, regolamenti (esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile), bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto della gestione. 2. Le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate quando un quarto dei consiglieri (data l' attuale composizione del consiglio si intende otto consiglieri) ne faccia richiesta scritta e motivata con l' indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni. Il controllo di questi atti e' esercitato dal Difensore civico e qualora questi non sia in carica esso è esercitato dal Comitato regionale di controllo. 3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse ai capigruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri tramite l'ufficio di presidenza del consiglio come riportato al comma 4 dell'art.24 del presente Statuto. Vanno inoltre notificate all'Ufficio di Presidenza e ai Capigruppo l'elenco delle delibere inviate al Difensore civico, nonché i relativi esiti. 4. Gli esiti vanno inoltre notificati ai sottoscrittori della richiesta di invio al Difensore civico. 5. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta, quando un terzo dei Consiglieri comunali assegnati (per l'attuale composizione del Consiglio Comunale si intendono 10 consiglieri), con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio. 6. Non sono soggette al controllo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni. |