1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni consiliari speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. 2. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno, laddove ne ravvisi l'effettiva necessità, Commissioni speciali d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai membri degli organi istituzionali e dai dirigenti comunali. Tale proposta dovrà comunque essere punto esplicito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. 3. La composizione e il funzionamento delle Commissioni consiliari speciali devono essere disciplinate dall'atto deliberativo istitutivo della Commissione stessa. 4. Ai componenti della Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio. |