Comuni Italiani Art. 31 - Delle Deliberazioni. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 31 - Delle Deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale devono essere depositate presso la Segreteria generale, corredate dai prescritti pareri, almeno 24 ore prima della riunione, ad esclusione dei giorni festivi e comunque almeno un'ora prima dell'orario di chiusura degli uffici. Sarà cura dell'Ufficio di Presidenza assicurare la distribuzione ai capigruppo consiliari di copia delle relazioni istruttorie dei singoli atti posti all'ordine del giorno.

2. Il Segretario attesta la regolarità e l'avvenuto deposito degli atti del Consiglio comunale nei termini previsti.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Commissione Affari Istituzionali
Art. 30 - Pubblicità delle Sedute del Consiglio Comunale
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