Comuni Italiani Art. 30 - Pubblicità delle Sedute del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 30 - Pubblicità delle Sedute del Consiglio Comunale
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

2. Le sedute del Consiglio comunale, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sono di norma comunicate dal Sindaco alla cittadinanza, almeno il giorno precedente con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

3. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e valutazioni su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta non aperta al pubblico.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Delle Deliberazioni
Art. 29 - Convocazione del Consiglio Comunale
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