Art. 25 - Assenza o Impedimento Temporaneo del Presidente. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi
Statuto Comune di Portici
Titolo II - Gli Organi Elettivi Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 25 - Assenza o Impedimento Temporaneo del Presidente
1.In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni da un Vice Presidente, con precedenza a chi, nell'elezione dei Vice Presidenti, ha ottenuto più voti. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano. Al Vice Presidente che sostituisce il Presidente, per assenza o impedimento per un periodo superiore a giorni 30, si trasferisce l'eventuale indennità economica prevista per il Presidente, per la durata effettiva della sostituzione.