1. Compete al Presidente il potere di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale; ne istruisce i lavori e coordina il dibattito, secondo quanto stabilito dal regolamento di Consiglio comunale. 2. Spetta, altresì, al Presidente di: a) (abrogata) b) formulare l'ordine del giorno, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo; c) convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza, fissandone i relativi ordini del giorno; d) coordinare i lavori delle singole Commissioni consiliari, anche attraverso riunioni congiunte dei Presidenti delle Commissioni stesse; e) assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio. 3. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i Consigli Circoscrizionali, il collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore civico, le istituzioni e aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa. 4. Vanno notificati al Presidente, all'atto della loro pubblicazione, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, gli esiti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, sottoposti al Difensore civico e al CO.RE.CO, nonché le deliberazioni dirigenziali. 5. Il Presidente è garante del corretto svolgimento dei lavori del Consiglio comunale e per tale compito può disporre, anche, dell'uso della forza pubblica. 6. In caso di decadenza del Presidente, si considera decaduto anche l'Ufficio di Presidenza. |