Comuni Italiani Art. 17 - Scioglimento del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Portici (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini porticesi

Statuto Comune di Portici

Titolo II - Gli Organi Elettivi
Capo III - Il Consiglio Comunale
Art. 17 - Scioglimento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per:
a) aver compiuto atti contrari alla Costituzione, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) non poter assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
aa) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco;
bb) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo comunale, della meta' più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco ( data l' attuale composizione del Consiglio, sedici consiglieri);
cc)riduzione del Consiglio comunale per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del Consiglio.
dd) mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti.
 
Altri Articoli:
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Art. 16 - Ruolo e Competenze Generali
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