1. Il Consiglio comunale è espressione della Comunità dalla quale è eletto. Esso rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. 2. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto e dalla Legge. 3. Il Consiglio comunale sulla base della normativa vigente in materia di enti locali ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità, e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente. 4. Il Consiglio comunale è, inoltre, competente per tutti quegli atti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione. 5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili. |