1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Può attivare e gestire più servizi, per i quali redige contabilità separate. 2. Organi dell'Azienda sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore. 3. Lo statuto dell'azienda è approvato dal Consiglio comunale contestualmente alla delibera istitutiva dell'ente. Con la stessa delibera il Comune determina e conferisce il capitale di dotazione dell'azienda e approva la pianta organica. 4. La copertura dell'organico aziendale è assicurata, secondo il seguente ordine preferenziale: a) mediante assunzione del personale già addetto al servizio pubblico per il quale è stata costituita l'azienda; b) mediante reclutamento nelle forme previste dalla normativa del settore. 5. La disposizione di cui alla lettera a) del precedente comma non si applica nell'ipotesi in cui il servizio fosse in precedenza svolto nelle forme della concessione, della società mista e dell'appalto. 6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un organo di revisione e forme autonome di verifica gestionale. 7. L' azienda speciale può costituire società di capitali o assumervi partecipazioni. 8. L'azienda, oltre che con soggetti privati, può altresì promuovere e stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici. |