1. Il Comune attiva e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunitā sociale; c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale; d) mediante istituzioni, per servizi privi di rilevanza o natura imprenditoriale; e) mediante societā per azioni con la partecipazione diretta del Comune e quella di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, quando sia opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare.2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi, il Consiglio comunale determina, compatibilmente con le forme di gestione, le finalitā e gli indirizzi, le caratteristiche qualitative del servizio da erogare, l'ammontare dei costi sociali a carico del Comune e degli altri enti pubblici. 3. Il controllo sull'osservanza dei criteri, di cui al comma 2 dell'articolo che precede, č svolto da una struttura tecnica che riferisce annualmente al Consiglio sui risultati della gestione. |