Comuni Italiani Art. 38 - Composizione. Statuto Comunale di Napoli (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini napoletani

Statuto Comune di Napoli

Titolo III - Gli Organi
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 38 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli assessori, tra cui il Vice Sindaco, da lui designati.

2. La Giunta deve prevedere un Assessorato con competenza esclusiva per la trasparenza, la partecipazione e l'informazione, che si avvale di un Ufficio all'uopo costituito ed opera affinchè i principi di partecipazione e di informazione previsti dalla legge e dallo statuto trovino puntuale ed effettiva applicazione.

3. Gli Assessori devono essere in possesso delle condizioni per l'eleggibilità a Consigliere comunale e sono scelti privilegiando i requisiti di professionalità e di esperienza. Entro 15 giorni dalla nomina gli Assessori presentano alla Segreteria del Consiglio comunale un dettagliato curriculum.

4. Il Sindaco conferisce agli Assessori le singole deleghe amministrative anche prescindendo dalle attribuzioni degli Uffici comunali e ne informa il Consiglio.

 
Altri Articoli:
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Art. 37 - Gruppi Consiliari. Conferenza dei Presidenti
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