1. Nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, ciascun consigliere dichiara a quale gruppo intenda appartenere. 2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente, fatto salvo il diritto di costituire gruppo per gli eletti o l'eletto di una lista che abbia regolare rappresentanza nel Parlamento della Repubblica, attraverso la costituzione di un gruppo parlamentare. Sono fatti salvi i diritti quesiti. 3. Ove non intervenga la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, ovvero non sia raggiunto il numero minimo stabilito dal comma precedente, il Consigliere è iscritto d'ufficio al gruppo misto. 4. La Conferenza dei Presidenti è sentita sulla formulazione dell'ordine del giorno, collabora alla organizzazione dei lavori del Consiglio ed esercita le altre funzioni ad essa demandate con regolamento. |