Comuni Italiani Art. 37 - Gruppi Consiliari. Conferenza dei Presidenti. Statuto Comunale di Napoli (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini napoletani

Statuto Comune di Napoli

Titolo III - Gli Organi
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 37 - Gruppi Consiliari. Conferenza dei Presidenti
1. Nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, ciascun consigliere dichiara a quale gruppo intenda appartenere.

2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente, fatto salvo il diritto di costituire gruppo per gli eletti o l'eletto di una lista che abbia regolare rappresentanza nel Parlamento della Repubblica, attraverso la costituzione di un gruppo parlamentare. Sono fatti salvi i diritti quesiti.

3. Ove non intervenga la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, ovvero non sia raggiunto il numero minimo stabilito dal comma precedente, il Consigliere è iscritto d'ufficio al gruppo misto.

4. La Conferenza dei Presidenti è sentita sulla formulazione dell'ordine del giorno, collabora alla organizzazione dei lavori del Consiglio ed esercita le altre funzioni ad essa demandate con regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Composizione
Art. 36 - Consiglieri
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