1. Il Consiglio può costituire, a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni di indagine su materie di interesse della comunità locale e sull'attività dell'Amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, degli enti dipendenti dal comune. 2. Le Commissioni di cui al precedente comma possono avvalersi di esperti esterni, che sono vincolati al pari dei Consiglieri alla riservatezza sui lavori dalla Commissione. 3. Gli organi e i funzionari comunali non possono opporre alle commissioni di indagine il segreto di ufficio, eccetto per gli atti a cognizione dell'autorità giudiziaria. |