1. Il Consiglio nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, elegge fra i Consiglieri comunali il Presidente a scrutinio segreto con la maggioranza dei 4\5 (quattro quinto) dei Consiglieri assegnati. La seduta, ai fini della operatività del comma precedente è comunque valida con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 2. Se nelle prime due votazioni non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 3. Non può essere eletto Presidente il Sindaco. 4. Successivamente alla elezione del Presidente, nella stessa seduta, si procede alla elezione di due Vice-Presidenti con voto limitato. 5. Nel caso di dimissioni o morte del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Vice Presidente più anziano d'età, entro dieci giorni per la nomina del Presidente. 6. Per l'elezione del Presidente, in sede di prima applicazione di questo statuto, la seduta sarà convocata il 30° (trentesimo) giorno dalla entrata in vigore dello statuto stesso. In caso di mancata elezione nella prima seduta, la seconda dovrà essere convocata il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo e la eventuale terza il 90° (novantesimo) giorno dalla prima. |