1. Il Sindaco, secondo le norme di cui al regolamento, indice il referendum per una data compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno dello stesso anno. 2. Il referendum non puņ svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del consiglio comunale. 3. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale restano sospese le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese, su richiesta del comitato dei promotori nel caso di iniziativa popolare o degli altri titolari dell'iniziativa di cui al precedente art. 14, decorsi sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio. 4. La consultazione referendaria si svolge in un'unica giornata. |