1. E' istituito il Comitato dei garanti per il referendum, di cui fanno parte il Segretario generale del Comune, il Presidente del Consiglio comunale, ed altri cinque componenti, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a 3 preferenze, fra magistrati, anche in quiescenza, professori universitari di materie giuridiche, avvocati o notai con almeno dieci anni di esercizio professionale, dirigenti dello Stato, Procuratori dello Stato. 2. Il Comitato dei garanti: a) verifica la regolarità della richiesta di referendum; b) giudica sull'ammissibilità del referendum con riferimento a quanto disposto dal precedente articolo 12 co. 2 del presente statuto; c) verifica la regolarità delle operazioni di voto. |