1. Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale o circoscrizionale. 2. Il referendum non è ammesso: a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe; b) per gli atti di designazione, nomina, revoca; c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle circoscrizioni, delle Aziende e delle Istituzioni; d) per gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze e degli immigrati. 3. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità. |