1. Nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n212, il Comune esercita la propria autonoma potestà impositiva valutando con principio di equità le esigenze di sviluppo e di progresso economico e sociale della comunità e le capacità contributive dei cittadini salvaguardando i meno abbienti nel procedere a commisurare le tariffe impositive delle imposte proprie, delle addizionali e delle compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, delle tasse e dei diritti propri. 2. Esso è destinatario, secondo i piani ed i programmi regionali, di contributi speciali che lo Stato assegna alla Regione per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno. 3. Può formulare autonome valutazioni e -proposte per promuovere interventi statali e regionali previsti per fronteggiare situazioni eccezionali investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico o previste in aree o per situazioni definite dalla legge, per la realizzazione nel Comune del piano regionale di sviluppo e dei programmi regionali di investimento. 4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie, "una tantum" o periodiche, corrisposte dai cittadini. 5. Per la progettazione e la realizzazione di opere destinate a servizi primari, o di particolare interesse sociale, ambientale o culturale, soggetti privati e pubblici, possono contribuire al relativo finanziamento in tutto od in parte, previa convenzione con l'Ente, da deliberarsi in Consiglio Comunale, che può prevedere benefici particolari per i proponenti in rapporto all'impegno finanziario corrisposto ed all'utilità sociale raggiunta. |