1. Il Comune ha, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e delle risorse trasferite, secondo quanto, riconosciuto dall'ordinamento della finanza locale e in osservanza dell'ordinamento finanziario e contabile, riservati alle leggi dello Stato, nonchè secondo quanto garantito dalle leggi di coordinamento dell'autonomia finanziaria regionale con quella comunale. 2. Strumento dell'autonomia è il sistema di bilancio di previsione/conto consuntivo di tipo finanziario, da deliberarsi entro i termini di legge, regolato dai principi di universalità, di integrità, di pareggio economico e finanziario. 3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi e per servizi ed interventi, affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efíIcacia dell'azione del Comune. 4. La relazione previsionale e programmatica ed i bilanci pluriennali costituiscono momenti di programmazione organica e coordinata della finanza del Comune. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta collégialmente su proposta dell'assessore competente. 5. Per l'osservanza del principio della copertura finanziaria della spesa, la prevista attestazione, in casi negativi, dev'essere motivata. |