1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 2. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197 -comma 2, lettera a)- del D.Lgs. N° 267/00 nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 169 del predetto D.Lgs. n° 267/00. 3. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale 4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. |