Comuni Italiani Art. 49 - Dimissioni del Sindaco. Statuto Comunale di Ischia (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini ischitani

Statuto Comune di Ischia

Titolo III - Organi Elettivi
Capo III - Il Sindaco
Art. 49 - Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Protocollo Generale del Comune. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 50 - Vice Sindaco
Art. 48 - Attribuzioni del Sindaco nei Servizi di Competenza Statale
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