1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ha competenza sulle materie previste dall'art. 54 del D.Lgs. n° 267/00 e in particolare sovrintende: a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di circolazione stradale; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.2. Nelle materie previste dalle lettere a) b) c) e d) il Sindaco, informato il Prefetto, può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni. 3. Il Sindaco ha altresì competenza in ordine ad interventi di protezione civile e si avvale del personale comunale organizzato in squadre di pronto intervento e/o di associazioni di volontariato specializzate insistenti nell'ambito del Comune. 4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio. 5. Ove il Sindaco o suo delegato non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. n° 267/00 il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. |