1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di Consulte per singoli settori dell'azione amministrativa o per specifici problemi di rilevante interesse sociale, determinandone la composizione. 2. Le Consulte svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività degli organi del Comune su questioni relative al settore di rispettiva competenza, attraverso il pubblico confronto tra componenti diverse della società civile e dell'amministrazione locale. Tale attività è svolta al fine di produrre materiali, informazioni ed opinioni che possano meglio orientare le decisioni e l'attività degli organi di governo e di indirizzo comunali, nonché dei soggetti cui è attribuita la gestione di pubblici servizi. 3. Ciascuna Consulta elegge nel proprio ambito un Presidente. Spetta al Presidente convocare la Consulta almeno due volte all'anno; coordinarne i lavori; rappresentarla presso gli organi comunali. 4. Le modalità per il funzionamento e l'organizzazione delle Consulte, i mezzi necessari per lo svolgimento della loro attività, la pubblicità dei loro lavori sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione. |