Comuni Italiani Art. 14 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Ischia (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini ischitani

Statuto Comune di Ischia

Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo II - Forme di Partecipazione
Art. 14 - Referendum Consultivo
1. Il Comune intende promuovere l'istituto del referendum consultivo per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini sia alle scelte inerenti l'Amministrazione del Comune che al suo sviluppo sociale, economico e culturale. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. Non sono ammessi referendum che riguardino:
- materia tributaria e di bilancio;
- elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- stato giuridico del personale del Comune e delle aziende speciali;
- materie sulle quali il Consiglio Comunale si deve esprimere entro i termini perentori stabiliti per legge;
- oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
- atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari;
- provvedimenti del Consiglio Comunale la cui eventuale revoca possa comportare danni patrimoniali per il Comune;
- materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;
- atti di pianificazione generale;
- materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

3. La indizione é fatta quando lo richiede non meno del sette per cento degli elettori o il Consiglio Comunale con propria deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale, previa verifica che il referendum richiesto non riguardi alcuno dei casi di cui al comma 2, lo ammette.

5. Nella deliberazione di ammissione del referendum deve essere contenuta la previsione della spesa necessaria per attuare la consultazione, nonché la dimostrazione della disponibilità finanziaria per far fronte alla relativa spesa.

6. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento.

9. Il referendum é valido se ha partecipato alla consultazione almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto. Il risultato referendario é quello espresso dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Il Sindaco é tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, la deliberazione di presa d'atto degli stessi e l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

11. Il Comune di Ischia promuoverà consultazioni con gli altri Comuni dell'isola d'Ischia al fine di concordare le modalità di attuazione di forme referendarie comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Consulte
Art. 13 - Azione Sostitutiva
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