1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertą e autonomia appartiene, a norma della Costituzione, a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attivitą politiche, sociali, religiose, sportive e ricreative. 2. L'Amministrazione Comunale facilita e garantisce l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalitą d'uso appositamente regolamentate sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici dovranno limitarsi solo alle cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumitą delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici. |