1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici ed ha diritto ad estrarne copia. 2. Possono essere sottratti alla consultazione ed al rilascio soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 3. La consultazione ed il rilascio degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. 4. L'eventuale diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto deve essere motivato con comunicazione scritta da farsi all'interessato nel termine di giorni trenta dalla ricezione della richiesta di accesso. |