1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati: a. l'atto costitutivo che stabilisca: i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione ai soggetti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea del Consorzio; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra soggetti consorziati; b. lo Statuto del Consorzio.2. Il Consorzio è ente strumentale dei soggetti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale. 3. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla Legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio di Amministrazione equiparati a quelli della Giunta Municipale. |