1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale, può deliberare la stipula di apposite convenzioni o accordi di programma con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione per svolgere nel modo più efficace quei servizi e quelle funzioni che si prestano ad una gestione coordinata o unitaria per realizzare economie di scala e maggiore efficienza di prestazioni. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo potranno anche prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti. |