1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale. 2. Il Comune effettua attraverso l'Azienda speciale la gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale. 3. Un'Azienda speciale può essere preposta alla gestione di più servizi. 4. Essa informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 5. Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dal Regolamento dei servizi pubblici locali. 6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. 7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Aziende speciali; ne determina le finalità e gli indirizzi; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. |