1. L'Istituzione č organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, dotato di autonomia gestionale. 2. Essa informa la propria attivitā a criteri di efficacia, efficienza ed economicitā, ed ha l'obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 3. Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento dei servizi pubblici locali. 4. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. - Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione č stabilito dal regolamento di ciascuna Istituzione. - Il Presidente č nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione al proprio interno. 5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalitā e gli indirizzi; ne approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. |