1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. 2. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico: gli amministratori comunali, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al 2° grado, i dipendenti comunali. 3. L'elezione del Difensore Civico è effettuata, tra i cittadini del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e di età non inferiore ad anni 45, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. 4. L'elezione è effettuata nella prima seduta di Consiglio Comunale successiva al rinnovo del Consiglio stesso. 5. Qualora nella votazione di cui al comma 3 non venga raggiunta la maggioranza richiesta, la votazione sarà ripetuta ad intervalli di tre mesi fino al raggiungimento della maggioranza stessa. 6. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto. 7. Egli cessa dalla carica: per scadenza del mandato, per dimissioni, per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per revoca da parte del Consiglio Comunale, deliberata con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. |