Comuni Italiani Art. 28 - Il Difensore Civico. Statuto Comunale di Capri (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini capresi

Statuto Comune di Capri

Titolo Terzo - La Partecipazione Popolare
Art. 28 - Il Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è il garante dell'imparzialità e del buon ordinamento dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Difensore Civico segnala agli organi competenti gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, al fine di determinarne l'eliminazione.

3. L'ufficio del Difensore Civico è gratuito.

4. Tutti gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna adottati da organi del Comune sono trasmessi in copia al Difensore Civico all'atto della loro assunzione.

5. Il Difensore Civico può accedere agli uffici comunali per prendere visione di ogni atto e documento, ed ha il diritto di ottenerne, a vista, copia informale, e, nel termine di giorni due da apposita richiesta, copia autentica.

6. Ha la propria sede presso la casa comunale, e per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza le strutture operative e funzionali del Comune.

7. Invia al Consiglio Comunale, entro il primo bimestre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

8. In ogni momento e di propria iniziativa può inviare relazioni al Consiglio Comunale su specifiche questioni di interesse generale che necessitano di particolare e rapida valutazione, ed a richiesta può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Il Difensore Civico - Elezione
Art. 27 - Referendum Consultivo
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