1. Il Consiglio Comunale elegge Commissioni con funzioni di studio e di proposta. Può inoltre costituire Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. 2. La partecipazione alle Commissioni, sia permanenti che speciali, è riferita alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, e precisamente i Gruppi consiliari debbono essere rappresentati nelle Commissioni in ragione di un Consigliere ogni tre (o frazione di tre) Consiglieri presenti in Consiglio Comunale. 3. I componenti delle varie Commissioni decadono dall'incarico allorquando decade l'Amministrazione che li ha espressi. 4. Per il funzionamento delle Commissioni Consiliari si rimanda al Titolo Secondo dell'apposito Regolamento. |