1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. 2. Il Consiglio elegge il Presidente nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, a maggioranza semplice dei suoi componenti. 3. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con la carica di Assessore, nonché con l'attribuzione di deleghe da parte del Sindaco. 4. Il Presidente del Consiglio Comunale dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto. 5. Egli cessa dalla carica: per scadenza del mandato, per dimissioni, ovvero per revoca motivata da parte del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza semplice dei suoi componenti. 6. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente, elegge un Vicepresidente del Consiglio, espresso dalla rappresentanza consiliare (maggioranza o minoranza) che non esprime il Presidente. 7. La carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale è incompatibile con la carica di Assessore, nonché con l'attribuzione di deleghe da parte del Sindaco. 8. Il Vicepresidente del Consiglio svolge, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo. 9. La cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, per una qualsiasi delle cause indicate al precedente comma 5, comporta automaticamente la cessazione dalla carica del Vicepresidente. 10. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto relativamente al funzionamento del Consiglio Comunale, si rimanda all'apposito Regolamento. |