1) La Giunta è l'organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. 2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 4) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alla predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. 5) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta. 6) Le dimissioni di oltre metà degli Assessori determinano la decadenza dell'intera Giunta. 7) In caso di cessazione per qualsiasi causa del Vice Sindaco o dell'Assessore, il Sindaco procede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio. 8) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori. 9) Un Assessore può essere nominato, tra cittadini non Consiglieri Comunali, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di documenti requisiti di prestigi, di professionalità e di competenza. 10) L'Assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la delega ricevuta. 11) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. 12) Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. 13) Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. 14) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio. 15) Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. 16) Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la posizione giuridica, la decadenza e la revoca dei componenti la Giunta sono disciplinati dalla legge. |