1) I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge e dall'apposito decreto ministeriale, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. 2) In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il suo Sindaco. 3) Il consigliere comunale, che vi abbia interesse, può chiedere la trasformazione del gettone di presenza, di cui ai commi precedenti, in una indennità di funzione semprechè tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. 4) Tale regime di indennità di funzione per i consiglieri che ne beneficiano comporta l'applicazione di detrazione dell'indennità anzidetta, pari ad un ventesimo della indennità stessa in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. 5) Sono considerate assenze giustificate quelle dovute: a) causa di forza maggiore; b) malattia certificata; c) missione autorizzata nell'interesse del Comune; d) permesso richiesto preventivamente e preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio comunale o di chi ne fa le veci. 6) Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi, ricoperti dalla stessa persona, a meno che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna, beneficiando così anche dei gettoni di presenza. 7) Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, né di commissioni, che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. 8) Le indennità ed i gettoni di presenza determinati secondo le norme di cui ai commi precedenti, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Consiglio Comunale e di Giunta comunale. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica del Comune. Il Comune non può procedere all'incremento di spesa qualora si trovi in condizioni di dissesto finanziario. |