1) Il difensore civico opera a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, quando siano ravvisabili abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini. 2) Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, previa pubblicazione di apposito bando, a scrutinio segreto, tra i cittadini, di nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale; deve essere scelto tra i cittadini che, per preparazione e comprovata esperienza, dia la massima garanzia di indipendenza e competenza giuridico - amministrativa. 3) Il difensore civico è eletto con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se tale quorum non viene raggiunto si procede, nella stessa seduta a successive votazioni ove è sufficiente per la elezione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il difensore civico rimane in carica due anni, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta. Allo stesso viene riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale. 4) Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempienti dei suoi compiti istituzionali, quando lo richieda la Giunta Comunale o 1/3 dei Consiglieri o 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. 5) La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima votazione e, eventualmente, a maggioranza in votazione successiva da tenersi nella stessa seduta consiliare. 6) L'Ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamenti, di Consigliere regionale, provinciale, metropolitano, comunale, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di ministro di culto, di membro di partiti politici, di dipendente del Comune, di amministratore o dipendente di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che ricevano da esso sovvenzioni o contributi, di consulente abituale del Comune o di Imprese o Enti da esso dipendenti o sovvenzionati, chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune o suoi dipendenti. 7) Il difensore civico interviene, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società di servizi pubblici, affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati. 8) Può chiedere, senza il limite del segreto d'Ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; convocare il responsabile del procedimento e proporre di esaminare congiuntamente la pratica oggetto dell'intervento. 9) Il difensore civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le carenze e le disfunzioni riscontrate e formulando motivate proposte intese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. 10) La relazione del difensore civico deve costituire oggetto di pubblico dibattito in Consiglio Comunale. 11) Il difensore civico può chiedere alle Commissioni consiliari di riferire periodicamente, o in presenza di particolari circostanze. 12) Al difensore civico spetta una indennità di funzioni pari alla metà di quella prevista per il Sindaco. 13) L'Amministrazione comunale mette a disposizione del difensore civico la sede nei locali degli Uffici comunali e assegna le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. |