Comuni Italiani Art. 14 - Referendum Consultivo. Statuto Comunale di Brusciano (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini bruscianesi

Statuto Comune di Brusciano

Capo II - Istituti di Partecipazione Popolare
Art. 14 - Referendum Consultivo
1) Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti e provvedimenti a contenuto non vincolato adottati o da adottare, ovvero questioni di interesse generale nell'ambito delle materie di competenza comunale o circoscrizionale.

2) Il referendum non è ammesso:
a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
b) in materia elettorale;
c) sui regolamenti interni degli organi comunali;
d) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni;
e) per designazione e nomine

3) Il quesito referendario può avere ad oggetto più atti o parti di essi, ovvero obiettivi concreti, che siano specificamente individuati, e deve rispondere ai canoni della chiarezza e della omogeneità.

4) Le richieste di referendum devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le norme di un regolamento, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

5) Quando la consultazione riguardi la revoca o la modifica di un atto amministrativo, la richiesta deve essere presentata entro un termine stabilito dal regolamento e decorrente dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo.

6) Quando la richiesta referendaria riguardi atti in via di formazione, la stessa, avanzata dai soggetti, di cui al successivo articolo, deve condurre in termini brevi alla indizione della consultazione.

7) Il referdum comunale può essere richiesto da:
a) un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Brusciano non inferiore al 10% del totale alla data dell'ultima revisione semestrale avvenuta;
b) dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

8) Nell'ipotesi di cui al precedente comma lett. a) la richiesta di referendum è avanzata da un Comitato promotore composto di almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che provvede, secondo le norme del regolamento di cui al 4° comma del presente articolo, alla raccolta di firme, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo, nel caso previsto dal V° comma del presente articolo.

9) Sull'ammissibilità del Referendum decide con atto motivato il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

10) Il Sindaco indice il referendum entro e non oltre 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ammissibilità dello stesso.

11) Non può essere presentata richiesta né può essere effettuato il referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale o in coincidenza con consultazioni elettorali.

12) Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese le procedure referendarie in corso: esse vengono riprese, qualora il comitato promotore ne faccia richiesta, decorsi sei mesi, dalla prima seduta del nuovo Consiglio.

13) La consultazione referendaria avviene in un'unica giornata secondo le modalità del regolamento.

14) Il Sindaco dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.

15) Gli esiti del voto referendario devono essere posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i novanta giorni dalla proclamazione dei risultati per le eventuali determinazioni conseguenti.

 
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Art. 13 - Accesso agli Atti
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