1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario Comunale e del Direttore Generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun Responsabile di Ufficio o Servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale, il Segretario Comunale e gli organi elettivi. 3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione. 4. Avendo l'Ente una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, la giunta, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del D. L.vo n. 267/2000, qualora riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, può adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3, e 4, del D. L.vo n. 29/93, e all'art. 107 del predetto D. L.vo n. 267/2000, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 5. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario Comunale. |