Comuni Italiani Art. 21 - Principi e Criteri Organizzativi. Statuto Comunale di Pratella (Provincia di Caserta - Campania). La carta fondamentale dei cittadini pratellesi

Statuto Comune di Pratella

Titolo II - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Art. 21 - Principi e Criteri Organizzativi
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e del personale.

3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme dei Regolamenti, è articolata in Uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

4. La gestione amministrativa è organizzata per progetti-obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

5. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

6. La rappresentanza legale del Comune di Pratella spetta al Sindaco ed ai responsabili degli uffici e servizi a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata, nei casi previsti dalla legge.

7. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente a seguito di una relazione, sul problema, da parte del responsabile del servizio con funzioni di dirigenza e del segretario comunale in ordine alla ricorrenza delle ragioni che facciano ritenere la necessità di costituzione in giudizio dell'Ente e dell'esame della relazione del responsabile del servizio e del segretario da parte della giunta municipale con adozione di specifico atto giuntale che deliberi in ordine alla relazione e alla eventuale costituzione in giudizio, con contestuale individuazione, se necessaria, del difensore cui affidare l'assistenza legale;

8. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

9. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Uffici e di Servizi del Comune di Pratella. In tale caso il Responsabile di Uffici e di Servizi sottoscrive la procura alle liti.

10. La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 20 - Verbali degli Organi Collegiali
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