Statuto Comune di Francolise
|
Titolo III - Istituti di Partecipazione - Difensore Civico Capo III - L'Istituto del Difensore Civico
| Art. 48 - Cause di Ineleggibilità ed Incompatibilità. Decadenza e Revoca
| 1. Non sono eleggibili né designabili a Difensore Civico: a) i membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli regionali, provinciali e comunali; b) il Presidente ed i componenti degli organi elettivi delle ASL nonché degli organi istituzionali del Comune, delle proprie aziende ed istituzioni, dei concessionari di pubblici servizi comunali; c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di Partiti ed Associazioni Sindacali; d) i membri del Comitato Regionale di Controllo; e) i dipendenti dell ' Amministrazione comunale e delle istituzioni ed Enti ad essa dipendenti; f) gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti ed aziende pubbliche, imprese, che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; g) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con il Comune; h) i parenti ed affini, entro il quarto grado, degli amministratori comunali; i) i ministri del culto.2. Il Difensore Civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente o per perdita dei requisiti per l' eleggibilità al Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su proposta di un elettore del Comune. Può essere infine revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio comunale per gravi inadempienze al dovere d'ufficio. |
|