1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di nominare il Difensore Civico, con voto limitato ad una preferenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. 2. Nel caso non si raggiunga tale quorum, nella successiva votazione, da tenersi nel termine di trenta giorni, per la nomina è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e, laddove nessuno dovesse ottenere tale maggioranza, si procederà, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati più anziani che hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che consegue più voti. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più anziano di età. 3. Il Difensore Civico viene scelto tra le persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale. 4. Il Difensore Civico può essere rieleggibile una sola volta e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio che lo ha eletto. |