1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente tra gli iscritti alla fascia D dell'albo tenuto dall'Agenzia Autonoma Segretari Comunali. 2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, al presidente del consiglio, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri. 4. Il segretario comunale esercita le seguenti funzioni: a) partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al sindaco e al presidente; b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne dell'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; c) formula, su richiesta, i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri; d) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico; e) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia; f) roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia richiesta dalla giunta l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente. |