1. Il consiglio comunale, ai sensi dell'art.25 della L. 142/90, con delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approva una convenzione ed il relativo statuto per la partecipazione o costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi. 2. Il consorzio è obbligato a trasmettere gli atti fondamentali al comune, che li renderà pubblici. 3. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. |