1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale complessa, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. 2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti. 3. Nella società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune di Caserta e, ove i servizi da gestire abbiano interessi pluricomunali, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché ove questa vi abbia interesse alla Provincia di Caserta. 4. Gli enti predetti possono costituire in tutto o in parte le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi ed affidate alla società. 5. Nell'atto costitutivo e nello statuto, è stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale nonché la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al consiglio comunale, prevedendo eventualmente la rappresentanza delle minoranze; restano comunque esclusi dalla nomina i consiglieri comunali in carica. 6. La maggioranza del consiglio di amministrazione, nonché la provvista delle cariche sociali di gestione può essere attribuita nell'atto costitutivo e nello statuto della società ad esponenti designati dalla minoranza azionaria. 7. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. |