1. Il comune dispone la costituzione e la gestione di servizi pubblici a rilievo totalmente e prevalentemente locale, al fine di assicurare il benessere della popolazione. 2. Spetta al consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione a necessità che si presentano nella comunità, di stabilire le modalità per la loro gestione e di modificare le forme di gestione dei servizi in atto gestiti. 3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge. 4. La gestione dei servizi pubblici locali può avvenire con delibera di consiglio approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati, con i seguenti sistemi: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica a e imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge. |