1. I procedimenti iniziati d'ufficio dall'amministrazione comunale devono essere comunicati ai destinatari diretti, nonché agli eventuali controinteressati e cointeressati, che possono intervenire nel procedimento, chiedendo di essere ascoltati e presentando memorie e deduzioni scritte, atti di opposizione, entro il termine di 15 (quindici) giorni, comunicando agli altri soggetti intervenuti nello stesso modo nel medesimo procedimento. 2. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale è consentita l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione. |