1. Coloro che hanno presentato l'atto introduttivo del procedimento, possono esercitare le seguenti facoltà: a) presentare memorie e deduzioni nonché controdeduzioni ad atti di opposizione degli eventuali controinteressati; b) chiedere di essere ascoltati dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito; c) indicare i necessari adempimenti istruttori; d) chiede la sospensione di eventuali atti lesivi contrastanti con la pretesa attività, nonché l'adozione di altre misure cautelari amministrative.2. La presentazione di un atto introduttivo di procedimento amministrativo viene comunicata agli eventuali controinteressati e cointeressati, i quali possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione; si considerano controinteressati e cointeressati i soggetti a cui l'atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi. 3. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; ad ogni istanza che comporti l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data risposta per iscritto entro 60 (sessanta) giorni. |